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Onorevoli colleghi, con direttiva n. 5539 del 15/04/03, il Presidente della Regione diede incarico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente di curare l'attività di raccordo per l'assunzione di ogni iniziativa utile a garantire il coordinamento con i vari rami dell'amministrazione e le Strutture Commissariali , al fine di evitare che la Regione Siciliana incorra, in materia di tutela delle acque, nelle infrazioni previste per il mancato adempimento alle direttive comunitarie emanate in materia di tutela delle acque. Sulla materia sarebbero intervenute diverse misure nazionali tra le quali, ad es., il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ( Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ) o il decreto del Ministero delle Politiche agricole e Forestali 7 aprile 2006 ( Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , che avrebbero fornito riferimenti essenziali per la definizione delle opportune misure regionali. A seguito di tali direttive la Regione siciliana ha emanato il DDG del 17 gennaio 2007, n. 61, accompagnato da due allegati da considerare parti integranti del DDG medesimo. E' stata così definita la disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque reflue. Nell'allegato n. 2 Titolo IV, all'articolo 17, il comma 1 ammette l'utilizzazione agronomica delle acque reflue delle piccole aziende agroalimentari a condizione che non si superino i 4000 metri cubi / anno e azoto non superiore a 1000 kg/anno, ma lo stesso articolo al comma 2 rimanda alle disposizioni del Titolo III dove all'articolo 11, comma 2, lett. e) che esclude la possibilità di utilizzo agronomico del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate per le aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri/anno. Così, le aziende siciliane che trasformano annualmente un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri/anno, hanno preclusa la possibilità dell' utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate di siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate. Ciò ha un costo economico che non è sopportato, alle stesse condizioni, da aziende di altre regioni. E' il caso, per esempio, (D.P.G.R. 46/R/2008, Articolo 28, comma 3) della regione Toscana dove è consentito, alle aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l'anno, l'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate su terreni agricoli purché i reflui rispondano a precise condizioni e a ben definiti parametri. ----O---- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Condizioni per lo spandimento di acque reflue provenienti da caseifici 1. Alle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri/anno è consentita la possibilità di utilizzo agronomico del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate a condizione che lo spandimento eviti il ruscellamento e rispondano ai seguenti parametri: a) PH superiore a 6.0; b) Calcare totale non inferiore al 20 per mille; c) Buona areazione; d) Falda al di sotto dei 20 metri. Art. 2. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.